Le basi: chi possiede la fauna e chi fa le leggi
La legge nazionale di riferimento è la legge 11 febbraio 1992, n. 157. È una legge quadro, cioè una legge di principi emanata dallo Stato; sulla caccia possono legiferare sia lo Stato sia le Regioni. In Emilia-Romagna la legge regionale citata nelle domande è la L.R. 8/94.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Per fauna selvatica si intendono tutti i Mammiferi e gli Uccelli che vivono in stato di naturale libertà. Restano esclusi in modo espresso Talpe, Ratti, Topi propriamente detti e Arvicole. La legge 157/92 non riconosce animali "nocivi" e nessuna specie può essere cacciata senza limiti.
L'attività venatoria si svolge per concessione dello Stato. Per esercizio di caccia si intende ogni atto volontario diretto all'uccisione o alla cattura della selvaggina: anche catturare un Passero con una trappola lo è, con mezzi non consentiti. L'abbattimento per caso fortuito o forza maggiore, invece, non è atto di caccia né infrazione. L'ignoranza della legge sulla caccia non è mai ammessa.
Licenza, tesserino, assicurazione e tasse
La licenza di caccia è un'autorizzazione di polizia che abilita all'uso di armi specifiche e, insieme, una concessione di prelievo controllato di un bene dello Stato. Si ottiene a 18 anni, dura sei anni e il porto di fucile per uso caccia è rilasciato dal Questore, che è anche l'autorità che lo sospende e lo revoca.
- La licenza da sola non basta: servono il pagamento annuale delle tasse, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (sempre obbligatoria) e il tesserino regionale.