I mezzi consentiti dalla legge 157/92
L'art. 13 della legge 157/92 ammette come mezzi di caccia i fucili a canna liscia e rigata di calibro e tipo previsto, l'arco e il falco. Per gli Ungulati sono consentite le frecce per arco di qualsiasi materiale.
- Canna liscia: calibri non superiori al 12. Sono consentiti 12, 14, 16, 20, 36 e i fucili tipo Flobert (calibri 6 o 9 mm a percussione anulare, o 8 mm a percussione centrale). Il calibro 8 è arma comune da sparo, non da caccia.
- Semiautomatico a canna liscia: caricatore con non più di due colpi; in zona Alpi uno o due colpi.
- Canna rigata: calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di almeno 40 mm. Ammessi sovrapposti rigati, drilling, l'8x57JS e alcune carabine camerate per calibri da pistola. Per una carabina 270 Winchester con cannocchiale basta la licenza di caccia.
- Ammessi i fucili ad avancarica di calibro consentito e i sovrapposti.
- Vietati: pistola (nessuno può usarla per cacciare), silenziatore (mai), armi ad aria compressa (sanzione penale, anche per sparare ai Passeri). Il coltello si può portare.
Definizioni di legge
- Arma: ogni arnese che serve alla difesa o all'offesa della persona.
- Arma da sparo: a canna corta o lunga con energia alla bocca superiore a 0,7 joule; sotto questa soglia è un giocattolo.
- Fonti: il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la L. 110/1975 e decreti di regolamentazione.
Banco di prova, denunce e cessioni
- Ogni fucile, prima della vendita, deve superare la prova ufficiale del Banco Nazionale di Prova: la prova è sempre obbligatoria e un'arma senza punzoni non è legale.
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